Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, Sentenza n. 650/2025 . L’autorevole pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana apre uno squarcio nel granitico orientamento pretorio formatosi in punto di validità della clausola di salvaguardia .

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Nel dettaglio, come osservato nella pronuncia dianzi richiamata, ” l’adesione dell’operatore economico allo schema di contratto di convenzionamento non può privare il medesimo delle tutele essenziali ad assicurare la propria capacità di garantire l’esatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligazione assunta nei confronti dell’Amministrazione sanitaria e della collettività , tenuto conto che: a) l’aderente è gravato da una prestazione ben più caratterizzante e impegnativa di quella meramente pecuniaria dell’Amministrazione proponente e, di conseguenza, il suo consenso deve essere propedeutico a garantire l’esatto adempimento dell’obbligazione assunta anche mediante l’esperimento delle tutele all’uopo propedeutiche; b) non si discute di un mero negozio di scambio di prestazioni suscettibili di valutazione economica, ma di una collaborazione preordinata a soddisfare interessi di rango costituzionale di fondamentale rilevanza per il benessere dell’intera collettività; c) la c.d. clausola di salvaguardia non disciplina un profilo accessorio, ma un elemento essenziale del contratto, ossia il prezzo della prestazione che, come noto, ha una valenza determinante del consenso delle parti; d) la rinuncia a far valere ogni proprio diritto, vero o asserito che sia, implica uno stato di assoluta soggezione alla controparte. Relegare pertanto la c.d. clausola di salvaguardia a una mera clausola passibile di validità ed efficacia mediante apposita sottoscrizione, come concepito dall’Amministrazione, è errato, poiché altera l’equilibrio giuridico contrattuale tra le parti a discapito dei diritti dell’aderente che nella specie sono, peraltro, di rango costituzionale e, in gran parte, non validamente rinunciabili (ex artt. 24 e 113 Cost.)”.

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la clausola di salvaguardia sarebbe anche illegittima, il sotteso modus operandi essendo suscettibile di pregiudicare la collaborazione con il servizio sanitario pubblico di strutture valide e, di conseguenza, la possibilità per i cittadini di avvalersene a condizioni economiche più basse per il contributo dell’amministrazione pubblica.

sentenza n.650/2025
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