REGIONE CAMPANIA – DGRC n. 100 del 31/03/2026 . Commissione regionale per la valutazione del parere di compatibilita’ espresso dalle AA.SS.LL. sulle strutture pubbliche e private della Regione Campania per l’esercizio delle attivita’ Sanitarie e Socio-Sanitarie . Determinazioni.
Articolo pubblicato:8 Aprile 2026
Tempo di lettura:2 min di lettura
La Giunta Regionale della Campania ha provveduto a modificare la composizione della Commissione regionale istituita con la DGR n. 3958/2001 e s.m.i. , per la verifica di compatibilità delle strutture pubbliche e private della Regione Campania per l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture da realizzare in ambito regionale, come di seguito specificato: 1. il Direttore della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – con facoltà di delega ad altro Dirigente – con funzioni di Presidente; 2. il Dirigente p.t. della UOS Prevenzione ed igiene sanitaria ; 3. il Dirigente p.t. della UOS Sviluppo dell’assistenza territoriale del SSR, attività consultoriale e assistenza materno infantile ; 4. il Dirigente p.t. della UOS Assistenza socio-sanitaria ; 5. il Dirigente p.t. della UOS Qualità delle cure, reti e percorsi ; 6. il Dirigente p.t. della UOS Accreditamento istituzionale ; 7. il Dirigente p.t. della UOS O.T.A. (Organismo tecnicamente accreditante) ; 8. un Funzionario Avvocato dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale , con esperienza sul contenzioso amministrativo in materia sanitaria regionale.
Il provvedimento in oggetto demanda a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti della menzionata Commissione , confermando quanto già previsto con DGRC n. 432/2015, ossia che il parere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione è limitato alla verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi e non anche alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, che resta demandata alle definitive valutazioni dell’Azienda Sanitaria Locale.
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