Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale.
Articolo pubblicato:7 Gennaio 2026
Tempo di lettura:2 min di lettura
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, approvata il 18/12/2025 e in vigore dal 03/01/2026, integra un intervento normativo già adottato, in base al quale è sospesa l’efficaciadelle disposizioni – di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, oltreché al D.M. 19 dicembre 2022 – relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026.
La novella integrativa prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata. Di seguito il tenore letterale della previsione in argomento. “All’articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuita’ assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita’, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»”.
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