Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale – Evoluzione normativa.

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Il DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 (in G.U. 19/02/2026, n.41), convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (in G.U. 20/04/2026, n. 91), ha disposto (con l’art. 26, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 36, comma 1-bis della Legge n. 193/2024; (con l’art. 26, comma 3, lettera b)) l’introduzione del comma 1-ter al predetto art. 36.

Ne consegue il seguente nuovo testo dell’art. 36 della Legge n. 193/2024.

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1-bis. ((La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.))
1-ter ((La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-bis prevede un sistema premiale che valorizza l’erogatore con riferimento:))
a) ((alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;))
b) ((agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni;))
c) ((all’adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;))
d) ((alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;))
e) ((per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all’apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.))

(7 Gen, 2026)

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, approvata il 18/12/2025 e in vigore dal 03/01/2026, integra un intervento normativo già adottato, in base al quale è sospesa l’efficacia  delle disposizioni – di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, oltreché al D.M. 19 dicembre 2022 – relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026.

La novella integrativa prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata. Di seguito il tenore letterale della previsione in argomento. “All’articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuita’ assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilita’, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»”.

GU n. 294 del 19/12/2025
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