I Giudici della 3^ Sezione hanno stabilito il pieno accoglimento delle motivazioni appellanti delle Associazioni di Categoria.
I provvedimenti impugnati sono stati censurati per due vizi, il primo dei quali di ordine procedimentale e metodologico, essendo mancato il confronto con le parti sociali, il secondo di ordine sostanziale relativo al quantum delle nuova determinazione tariffaria che è risultata non rispondente ai costi effettivi delle strutture.
La scrivente Associazione, anche alla luce della sentenza sulle tariffe ex art. 26, si impegna a promuovere tempestivamente un confronto binario con le altre AdC e con l’Amministrazione Pubblica al fine di sopperire all’obiettivo stato di vacatio attuale.
I provvedimenti impugnati sono stati censurati per due vizi, il primo dei quali di ordine procedimentale e metodologico, essendo mancato il confronto con le parti sociali, il secondo di ordine sostanziale relativo al quantum delle nuova determinazione tariffaria che è risultata non rispondente ai costi effettivi delle strutture.
La scrivente Associazione, anche alla luce della sentenza sulle tariffe ex art. 26, si impegna a promuovere tempestivamente un confronto binario con le altre AdC e con l’Amministrazione Pubblica al fine di sopperire all’obiettivo stato di vacatio attuale.




